La Legge ed il Tuning

Montresor

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visto che siete appassionati di tuning, ed ho trovato queste info...

magari le conoscete già , ma tra un'incostituzionalità  e gli sconti, mi sembrava ci stessero bene come info.

Le devo delle scuse sia per il sito errato che per la risposta, infatti non avevo recepito il fatto che detta barra fosse solo fissata mediante bulloni; infatti la violazione appunto dell'art. 78 si manifesta in caso in cui detta barra venga fissata mediante saldatura al telaio o ai duomi stessi e di qui le motivazioni della mia prima risposta. A mio avviso può fare ricorso al G.d.P. in quanto le caratteristiche da Lei apportate non sono vietate da alcuna norma. Mi permetto di allegare due circolari recenti per lei ed i suoi amici Tuners. Saluti.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici
Ufficio provinciale della motorizzazione di Bologna

Prot. N.5619.060.0 Bologna lì, 22 luglio 2003


Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della provincia di Bologna

Al Prefetto di Bologna

Oggetto: Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore (art.72 del c.d.s), modifiche costruttive (art.78 del c.d.s.). Uso di dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione diversi da quelli di cui all’art.151 del c.d.s. (art.153, c.9)


Il Comando Stazione Carabinieri di Casalecchio di Reno ha richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni.

1. LUCI BLU IN SOSTITUZIONE DI QUELLE OMOLOGATE
Sono modifiche ai dispositivi di illuminazione, definiti dalle disposizioni vigenti (art.151 del c.d.s. e normative CEE), non consentite e perciò sanzionabili, ai sensi dell’art.78 del c.d.s.. mentre il loro uso è altresì sanzionabile ai sensi dell’art.153, comma 9.

Luci blu (o di altri colori non consentiti) installate in aggiunta alle luci contemplate nell’art.151, sono sanzionabili ai sensi dell’art.72, anche se non vengono usate.

2. ALETTONI, SPOILER, MINIGONNE
Non essendo elencate tra le caratteristiche costruttive o funzionali, indicate nell’appendice V del titolo III°, sezione I° (art.227 del regolamento), non sono soggette ad aggiornamento della carta di circolazione :
possono essere installate (analogamente ai portapacchi, centine rimovibili, portabiciclette, porta sci, ecc.) a cura e sotto l’esclusiva responsabilità  del conducente, purchè non sporgano dalla sagoma del veicolo, siano efficacemente ancorate, non presentino bordi appuntiti o taglienti.

3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità  della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

4. LUCI ROSSE A LED ANTERIORI SCORREVOLI
Vale integralmente quanto esposto al punto 1 circa l’installazione e/o uso.

5. LIMITE MASSIMO DI RIBASSAMENTO DELL’AUTOVETTURA
Le direttive comunitarie non prevedono un altezza minima da terra della parte inferiore delle autovetture. Perciò l’assetto degli autoveicoli in generale non è determinabile dalla carta d circolazione, ma dalle schede di omologazione da richiedere al costruttore del veicolo qualora sorgano dubbi sui ribassamenti vistosi.
Tali ribassamenti comportano la sostituzione, non ammessa, delle sospensioni.
In tal caso, una volta verificato per via documentale (schede di omologazione) trattasi effettivamente di modifica, ricorrono le sanzioni contemplate nell’art. 78 del c.d.s.

6. VETRI SCURI
Le specifiche direttive sui vetri dei veicoli, stabiliscono l’obbligo della omologazine degli stessi.
Gli estremi dell’omologazione devono essere indicati in modo indelebile sui vetri, che possono essere leggermente colorati (azzurrati o simili), ma in modo comunque da lasciare ampia trasparenza.
Non sono ammesse, per ora, pellicole sopra il vetro parabrezza e i vetri laterali per passeggeri.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito, distintamente salutiamo.


IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano

Anche sulle Luci blu...

- luci blu: circolare del 25 marzo 2003.-

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento dei trasporti terrestri – U.P. – di Bologna
Servizio di polizia stradale – Ufficio relazioni con gli organi di polizia


Bologna lì 25/03/2003
Prot. 1435/0689

Agli organi di Polizia Stradale operanti nel territorio della Provincia di Bologna

Al Prefetto di Bologna


Oggetto: Servizio di Polizia Stradale. Quesito circa la legittimità  d’installare sui veicoli dispositivi di illuminazione di colore blu o colori diversi dal bianco, nonchè quale norma è più appropriata da applicare nel caso che tale comportamento fosse vietato.


Alcune Polizie Municipale hanno richiesto chiarimenti circa il quesito in oggetto, a tal fine si ritiene utile fornire le seguenti considerazioni:

- I dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa dei veicoli a motore e i loro rimorchi, sono regolati dal codice della strada vigente, nonchè, dal decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n.29 alla G.U. n.42 del 20 febbraio 1998.

- A pag. 34 del supplemento sono elencate le colorazioni delle luci dei veicoli che a seguito del recepimento della Direttiva 97/28 CE della Commissione, dell’11 giugno 1997 adegua al progresso tecnico la Direttiva 76/756/CEE del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

- Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazone.

- Qualora, durante i controlli di Polizia Stradale, fosse accertato che veicoli siano dotati di luci diverse da quelle previste dal D.M. 14.11.1997, in particolare di luci blu, tale modifica rientra nell’art.78 del C.d.S. con relativoi ritiro della Carta di Circolazione ed invio a quest’ufficio, per una revisione straordinaria, al fine di accertare se le luci, abusivamete installate, siano state rimosse.

- Le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione operate dagli utenti abusivamente, trovano pieno titolo nell’art.78 del nuovo codice della strada.

- Infatti ogni modifica può concretizzare confusione e pericol ai fini della circolazone e della sicurezza stradale, pertanto oltre alla prescritta sanzione deve esserci la certezza che l’anomalia riscontrata venga prontamente eliminata, solo il ritiro della carta di circolazione ed il relativo fermo del veicolo potrà  garantire i prescritti adeguamenti.

- Nel caso specifico, cioè la modifica dei dispositivi di illuminazione, sostituendo le luci bianche prescritte dalle norme vigenti, con luci blu o di altro colore, in caso di revisione straordinaria l’utete non potrà  aggiornare la carta di circolazione in quanto dispositivi vietati, ma si potrà  verificare con assoluta certezza, se, e dopo l’accertamento di polizia stradale, l’utente abbia provveduto a ripristinare il proprio veicolo manomesso secondo le norme vigenti del Codice della Strada.

Si resta a disposizione per qualsiasi chiarimento.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Bruno Giordano
 
tutte cose già  sentite......
cmq sempre bene rinfrescare la memoria :63:
 
sulle pellicole scure!

Messaggio
Il problema è il seguente: negli anni delle BR i vetri oscurati erano vietati per motivi di PS e venivano puniti con apposita legge. Al giorno d'oggi invece la moda delle macchine modello fast&fourious dilaga e noi operatori impazziamo nel capire cosa si può e cosa no.. si parla di inclinazione, gradi oscurità , decibel, rapporto al ponte, colorazione luci ecc. cose incredibili! e nessuno ci aiuta tanto meno le DTT. Per quanto riguarda i vetri oscurati applico l'ultima circolare conosciuta quindi se la pellicola è omologata e si legge il tipo di omologazione (nota CE e non TUV o altro)lascio correre; nel caso in cui sia il vetro di per sè oscurato controllo che vi sia l'omologazione sia dello stesso che del grado di opacità . Faccio notare che nella stessa circolare anche i vetri anteriori possono essere oscurati e ATTENZIONE! il vetro parabrezza non si pùò, ma non vi è norma che lo vieti. Quindi la legge dice: FATE COSA POTETE.. non esagerate a fare crociate contro i vetri c'è altro.. Saluti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
Direzione generale della motorizzazione
e della sicurezza del trasporto terrestre

Prot. n. 1680/M360 Roma, 8 maggio 2002


OGGETTO: Applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli.


Pervengono richieste di chiarimenti, da parte degli Uffici Provinciali della Motorizzazione, in merito all’applicazione, sui veicoli in circolazione, di pellicole adesive su vetri dei veicoli.

Al riguardo si osserva quanto segue.

La materia non è regolata da norme internazionali nà© da norme comunitarie che prevedano l’omologazione di dette pellicole quali entità  tecniche indipendenti, nà© risultano allo studio, sia in sede internazionale che comunitaria, normative specifiche in tal senso.

Tuttavia, nell’ambito dello Spazio economico europeo alcuni Paesi hanno adottato norme nazionali che disciplinano l’approvazione di dette pellicole nonch੠la loro installazione sui vetri dei veicoli.

Lo Stato italiano, invece, ha ritenuto di non adottare norme nazionali, rinviando la regolamentazione della materia alla eventuale emanazione di normative comunitarie.

Non c’è dubbio, d’altra parte, che secondo il principio della libera circolazione delle merci, sancito dagli art. 28-30 del Trattato che ha istituito la Comunità  europea, non è possibile vietare la commercializzazione di un prodotto approvato in un altro Stato membro e quindi liberamente circolante nel suo territorio.

Pertanto, nel caso in esame, non possono non essere accettate pellicole applicate ai vetri laterali posteriori e al lunotto posteriore dei veicoli approvate da altri Stati membri della Comunità  europea o da Stati aderenti allo Spazio economico europeo, fermo restando il rispetto dei campi di visibilità  previsto dalle norme comunitarie.

Conseguentemente, in sede di visita e prova di revisione, ove venisse riscontrata l’applicazione delle suddette pellicole, dovrà  essere verificato:

1) che sulle pellicole sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle pellicole medesime;

2) che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà  essere esibito un certificato di omologazione, costituito all’estero, dal quale risulti che le pellicole montate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state applicate. L’installatore dovrà  certificare che il vetro, ovviamente di tipo omologato, ha lo spessore previsto in sede di approvazione delle pellicole.

Sulla base delle prescrizioni contenute nelle direttive 92/22/CE (vetri di sicurezza), 71/127/CEE (specchi retrovisori) e 77/649/CEE (capo di visibilità  anteriore) non è consentita l’applicazione delle pellicole in argomento nà© sul parabrezza, nà© sui vetri laterali anteriori; inoltre, l’applicazione sul lunotto posteriore, è ammessa solo a condizione che il veicolo sia allestito con specchi retrovisori esterni su ambo i lati.

E’ appena il caso di precisare che l’applicazione di pellicole adesive sui vetri dei veicoli non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione a norma dell’art. 78 del Codice della strada.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giorgio Berruti *
 
secondo me è molto interessante ciò che ha publicato, xkè una cosa è sapere le cose e una è dire al poliziotto che secondo l'articolo... è possibile.
cmq vorrei sapere a chi sono state chieste queste info. ad una motorizzazione o proprio a roma
 
icemen ha scritto:
secondo me è molto interessante ciò che ha publicato, xkè una cosa è sapere le cose e una è dire al poliziotto che secondo l'articolo... è possibile.
cmq vorrei sapere a chi sono state chieste queste info. ad una motorizzazione o proprio a roma

Le risposte che vedi date da qualcuno e che riporto come QUOTE sono di poliziotti o altri operatori del settore che rispondono a quesiti posti da automobilisti.

I documenti sono circolari inviate alle stazioni di polizia etcc..

tutto tratto da www.piemmenews.it :wink_smil
 
Quindi, se ho capito bene, appassare la macchina è consentito modificando la regolazione delle molle originali. Cambiarle costituirebbe reato, giusto?

mino
 
beh sì per la legge è così :tongue:h34r: :tongue:h34r: :tongue:h34r: :tongue:h34r:

:63: :63: :63: :63:
 
minohc ha scritto:
Quindi, se ho capito bene, appassare la macchina è consentito modificando la regolazione delle molle originali. Cambiarle costituirebbe reato, giusto?

mino


La macchina non si può abbassare e basta.

Le molle originali non hanno possibilità  di regolazione a meno che tu non abbia una audi A8 o un'altra di quelle che hanno la regolaz elettronica delle sospensioni.

CIAOO
 
quella dell'assetto "illegale" non la sapevo proprio :fear2: cmq credo sia una delle poche modifiche che rarissimamente contestano per fortuna :smile:
 
mi sa proprio che non ti daranno mai l'omologazione per certe cose :no: soprattutto se hai componenti artigianali :shifty: già  è un apocalisse per montare 4 cerchi un pelino più grandi... figuriamoci omologare un assetto... o uno scarico :fear2:
 
io col centrale manco ci provo...beh alla fine su uno monta delle molle non troppo esagerate e degli ammo sportivi penso che magari l'omologazione la danno...
 
3. FINALE DELLA MARMITTA OMOLOGATA
Le direttive comunitarie hanno stabilito che i dispositivi di scarico dei gas combusti dei veicoli possono essere sostituiti con altri, purchè omologati, e accompagnati da attestazione del costruttore di omologazione, e purchè la rumorosità  della marmitta non superi quella indicata sulla carta di circolazione del veicolo (misurata in decibel, al numero di giri previsto).
Tali dispositivi non sono da indicare sulle carte di circolazione.

:whistling orca il mio nn è omologato x niente :whistling
emh....nn è che qualcuno qui in zona ha il foglio dell'omologazione da copiare e modificare al pc? :whistling
Daniiiiiii :whistling
 
Calimerus ha scritto:
La macchina non si può abbassare e basta.

Le molle originali non hanno possibilità  di regolazione a meno che tu non abbia una audi A8 o un'altra di quelle che hanno la regolaz elettronica delle sospensioni.

CIAOO

E facendole accorciare?
mino
 
ma sai che non so più che fine ha fatto quel foglio!!!!

anche perchè in teoria mio fratello dovrebbe aver fatto aggiornare la carta di circolazione dopo che un pulotto gli ha detto che andava fatto...cmq boh!!
 
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